Gli Incentivi del GSE

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Scritto da Cosimo Buzzerra   
Lunedì 07 Settembre 2009 08:43

GSE: Contributi in conto energia


Cosa sono le tariffe incentivanti?

Il Conto Energia remunera, con apposite tariffe incentivanti, l’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici per un periodo di 20 anni e prevede:
-    la richiesta di concessione delle tariffe incentivanti dopo l’entrata in esercizio dell’impianto;
-     la possibilità di realizzare impianti di qualsiasi taglia superiore ad 1 kWp;
-     tariffe che premiano maggiormente il grado di integrazione architettonica e l’uso efficiente dell’energia.
Prezzi in Euro/kW di potenza installata
     

 

 Potenza nominale dell’impianto (kW)
 Non Integrato
  Parzialmente Integrato
    Integrato
 1≤P≤3   0,392  0,431    0,480
 3<P≤20  0,372  
  0,412 
 0,451
 P>20
 0,353 
   0,392
 0,431

 


Le tariffe maggiori sono riconosciute ai piccoli impianti domestici fino a 3 kW che risultano integrati architettonicamente. Le tariffe più basse sono invece riconosciute ai grandi impianti non integrati architettonicamente.

Concetto di integrazione architettonica:
Il DM 19/02/2007 definisce tre tipologie d’integrazione ai fini della determinazione della tariffa incentivante da riconoscere a ciascun impianto fotovoltaico:
1.    impianto non integrato
2.    impianto parzialmente integrato
3.     impianto con integrazione architettonica
L’impianto fotovoltaico non integrato è l’impianto con moduli installati al suolo, ovvero collocati sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri degli edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione con modalità diverse da quelle previste per le tipologie 2) e 3). Per il riconoscimento della parziale integrazione l’allegato 2 del citato decreto ministeriale descrive tre specifiche tipologie d’intervento. Per il riconoscimento dell’integrazione architettonica l’allegato 3 del citato Decreto Ministeriale descrive dieci specifiche tipologie d’intervento. Per rendere agevole e trasparente l’interpretazione di quanto previsto nei menzionati allegati, sul sito web del GSE (www.gse.it) è disponibile una guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica. Questo documento illustra in apposite schede le tredici tipologie specifiche d’interventi, definendo i requisiti minimi, funzionali ed architettonici che ciascun impianto dovrà soddisfare per ottenere il riconoscimento della parziale o totale integrazione architettonica.
Che cosa è lo ”scambio sul posto”?
Definisce le regole attraverso cui viene regolamentato un contratto di scambio energetico tra il gestore della rete ed il produttore di energia rinnovabile. In sostanza la delibera definisce che l’energia prodotta attraverso fonte rinnovabile e ceduta al gestore della rete verrà scontata sui consumi del produttore medesimo.
Facendo un esempio, una famiglia che attraverso il suo impianto fotovoltaico cede alla rete 3Kwh non pagherà al gestore 3Kwh assorbiti dalla rete.
Come si coniuga il “conto energia” con lo “scambio sul posto”?
L’Articolo 8 del decreto attuativo del conto energia definisce che; “ … la disciplina dello scambio sul posto continua ad applicarsi dopo il termine del periodo di diritto alla tariffe incentivante … I benefici dello scambio sul posto sono aggiuntivi rispetto alle tariffe del conto energia ." .
Ciò significa che oltre alle tariffe incentivanti il produttore ha diritto ad uno sconto sulla propria bolletta pari al valore di energia prodotta per la tariffa applicata dal gestore.
Inoltre, anche che dopo i venti anni in cui il produttore cederà l’energia prodotta alle tariffe incentivanti definite nel decreto del conto energia il produttore di energia rinnovabile potrà usufruire dello “scambio sul posto”.
Il nuovo DM 19/02/07 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/02/2007, è subentrato ai precedenti DM del 28/07/2005 e del 6/02/2006 in materia di incentivazione dell’energia fotovoltaica.



Le modifiche più significative, rispetto alla precedente disciplina, riguardano:
•    l’abolizione della fase istruttoria preliminare all’ammissione alle tariffe incentivanti; in base al nuovo decreto, infatti, la richiesta di incentivo deve essere inviata al GSE solo dopo l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici;
•     l’abolizione del limite annuo di potenza incentivabile, sostituito da un limite massimo cumulato della potenza incentivabile;
•    una maggiore articolazione delle tariffe, con l’intento di favorire le applicazioni di piccola taglia architettonicamente integrate in strutture o edifici;
•     l’introduzione di un premio per impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente dell’energia.

Ultimo aggiornamento Giovedì 29 Ottobre 2009 18:48